Qualora ne ricorrano i requisiti si richiede il riconoscimento delle ore di formazione effettuate nel corso in allegato quale aggiornamento quinquennalle per il coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in parte delle ore sono state svolte dal collega [omissis]
Tenendo presente che l’Ordine non è tra i soggetti che esprimono pareri ufficiali sugli obblighi di aggiornamento in tema di sicurezza, si ritiene che il caso del collega possa rientrare nella fattispecie prevista al punto 9 dall’allegato Accordo Stato Regione del 7 luglio 2016, dove alla pag. 16 recita:
“Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi …omissisis… dirigenti ….omissis… non è da ritenersi valida.”
E’ opportuno tenere anche conto dell’ultimo paragrafo dello stesso punto 9 in cui viene equiparato l’aggiornamento degli RSPP e ASPP a quello dei coordinatori della sicurezza.