Il CNI ha trasmesso con Circolare n. 93 del 10/10/2023, la Delibera ANAC 20 luglio 2023 n.343, intitolata: “Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall’O.I.C.E., Associazione delle organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico-economica – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione avente oggetto “Busto B.Re.a.T.H.E. Generations – azione materiale 2 realizzazione di un parcheggio multipiano” – Importo a base di gara euro: 257.301,00 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – S.A.: AGESP Attività Strumentali S.r.l.”, contenente importanti principi in materia di equo compenso negli appalti di servizi di ingegneria e di architettura.
La delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione rappresenta uno dei primi pronunciamenti, ai massimi livelli, circa l’applicabilità delle previsioni della legge 21 aprile 2023 n.49 (“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”) al settore dei contratti pubblici e dunque quanto dalla stessa affermato è di particolare rilevanza per tutti gli operatori.
La stessa Autorità Anticorruzione afferma che trattasi di “una novità di assoluto rilievo che, volta a garantire una adeguata remunerazione per le attività libero professionali, risulta indirettamente idonea anche a tutelare la qualità delle prestazioni, obiettivo di primaria importanza nel settore dei contratti pubblici, come testimoniato dai plurimi riferimenti contenuti nel testo del d.lgs. 50/2016”.
Il Consiglio Nazionale ritiene che, quelli richiamati, rappresentino principi di portata generale, i quali – pur se espressamente riferiti al previgente decreto legislativo n.50/2016 – devono logicamente trovare piena applicazione anche sotto la vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36).
Non mancherà occasione di analizzare più in profondità le notevoli ripercussioni del pronunciamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel settore degli affidamenti degli incarichi professionali.
Nel frattempo, il CNI esprime piena soddisfazione e grande apprezzamento per i contenuti della delibera ANAC n.343 del 20 luglio 2023, destinata a garantire a tutti i professionisti Ingegneri un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nell’ambito dei contratti pubblici di lavori.
Tale interpretazione è inoltre sostanzialmente in linea con il documento elaborato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale, che ha analizzato la legge sull’equo compenso alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36/2023; studio già trasmesso agli Ordini territoriali con la circolare CNI 31/07/2023 n.76.
Sicuramente – da oggi in poi – le tabelle ministeriali non potranno più essere considerate soltanto un criterio di (mero) riferimento, ma costituiranno un parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti dei servizi di ingegneria e di architettura. Di conseguenza, l’eventuale clausola del bando di gara che preveda un compenso per il professionista inferiore ai parametri contenuti nel DM 17 giugno 2016, è da considerare non valida e potrà essere impugnata davanti al Tribunale competente.