Il CNI ha trasmesso con la Circolare n. 178 del 24/05/2024, o il parere del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.2459 del 17/04/2024, in tema di nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art.114, comma 41, del decreto legislativo 31/03/2023 n.36 (“Codice dei contratti pubblici”), in quanto di particolare interesse per tutti i professionisti.
Al Servizio Supporto Giuridico del MIT era stata richiesta la corretta interpretazione da dare al disposto della norma del Codice dei contratti pubblici citata, laddove si afferma che “nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro”, il direttore dei lavori “svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Più precisamente chiedeva se, per lavori non superiori al milione di euro, il coordinatore della sicurezza debba coincidere col direttore dei lavori, oppure se l’interpretazione da seguire sia quella per cui “sopra la soglia del milione di euro, il coordinatore della sicurezza non può coincidere con il direttore dei lavori”.
Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti occorre distinguere.
Per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, vi è un preciso obbligo di nominare, quale coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, un soggetto diverso dal direttore dei lavori.
Mentre, per i lavori sotto 1 milione, vi può essere coincidenza delle funzioni nella persona del direttore dei lavori, purché quest’ultimo sia in possesso dei requisiti previsti in tema di sicurezza.
Questa conclusione è avvalorata dalla Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici, dove è precisato che la nomina di una apposita figura quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per lavori sopra la soglia del milione di euro, si giustifica con l’importanza di tali funzioni.
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