Il CNI ha trasmesso le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle problematiche di sicurezza legate all’uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE), del quale riportiamo un breve estratto.
I recenti e frequenti eventi infortunistici occorsi nell’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE), in molti casi determinati da cedimenti strutturali, hanno indotto questo Ministero a farsi promotore di un’iniziativa volta ad acquisire informazioni circa gli elementi che potrebbero aver concorso al verificarsi degli eventi in questione, per fornire indicazioni di carattere generale afferenti agli aspetti connessi alla progettazione, alla costruzione, alla verifica e all’utilizzo in sicurezza di questa tipologia di macchine.
A tale scopo, questa Amministrazione ha raccolto, per il tramite del Coordinamento Tecnico Interregionale e dell’INAIL, dati sugli eventi infortunistici avvenuti negli ultimi dieci anni connessi all’utilizzo delle PLE, al fine di individuare elementi utili a comprendere gli aspetti preminenti correlati ai cedimenti in questione.
L’analisi dei dati ha evidenziato che, in molti casi, gli eventi infortunistici sono riferibili a cedimenti strutturali che si sono presentati su macchine installate su veicolo con meno di 10 anni di vita ovvero con meno di 10 anni di vita dalla loro prima messa in servizio, per cui gli aspetti connessi alla progettazione e fabbricazione sembrano risultare rilevanti nella determinazione dell’evento incidentale.
Tanto premesso, sentito l’Ufficio legislativo, fermo restando l’obbligo di osservare quanto già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l’effettivo stato di conservazione della macchina mediante le attività, sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da Soggetti Pubblici (ASL/ARPA, INAIL) sia da Soggetti pubblici e privati abilitati; attività che sono parte essenziale di un processo finalizzato a mantenere le condizioni di sicurezza durante l’intero ciclo di vita delle macchine.
A tal fine si ribadisce l’importanza e la necessità di conservazione, tra le altre cose, della seguente documentazione:
• comunicazione di messa in servizio
• scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione
• istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura
• verbali di verifica periodica
• registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite
• esito dell’indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011.
In coerenza con una logica preventiva si raccomanda:
◾ ai fabbricanti di garantire nella fase di progettazione e costruzione della macchina almeno i livelli di sicurezza stabiliti dalle norme armonizzate applicabili;
◾ agli utilizzatori di attenersi alle indicazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni d’uso in riferimento ai limiti d’utilizzo previsti e ai controlli e alla manutenzione da garantire nel tempo, da riportare nell’apposito registro;
◾ ai Soggetti Pubblici (ASL/ARPA/INAIL) e ai Soggetti pubblici e privati abilitati che effettuano verifiche periodiche, di porre scrupolosa attenzione, in sede di verifica, all’esame dello stato di conservazione della macchina, supportando tale valutazione con le evidenze del registro di controllo e di valutare, all’occorrenza, la necessità di sospendere l’attività di verifica periodica per far eseguire controlli non distruttivi o altri esami e/o approfondimenti tecnici sullo stato dei componenti più sollecitati e sottoposti a usura, a prescindere dalla data di fabbricazione o di messa in servizio, ma considerando l’effettivo stato di manutenzione e conservazione, il
mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e le specifiche costruttive della PLE, nonché l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo;
◾ agli Organi di Vigilanza (ASL/INL) di assicurarsi che le PLE siano state sottoposte alle verifiche periodiche e, attraverso l’esame del registro di controllo, che siano stati effettuati gli interventi di controllo periodici e straordinari, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro, secondo le prescrizioni di cui all’art. 71 comma 4, lettera b) e comma 8, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.