Il CNI ha trasmesso la circolare n. 262 del 24/02/2025 nella quale pone evidenza su diverse segnalazioni da parte di professionisti e Ordini territoriali che hanno evidenziato la crescente richiesta, da parte di alcune Stazioni Appaltanti, di indicare un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento anche per gli affidamenti relativi ai servizi di ingegneria e architettura, prestazioni che rientrano a pieno titolo tra i servizi di natura intellettuale. Il tutto facendo leva sull’art.11 del d.lgs. n.36/2023, dedicato al Principio di applicazione dei contratti collettivi di settore per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni.

Occorre ribadire a chiare lettere che siffatta richiesta è priva di fondamento giuridico e non trova riscontro nel Codice dei Contratti Pubblici.
Il decreto legislativo n.36/2023, così come modificato da ultimo dal d.lgs. n.209/2024, prevede chiaramente che per i servizi di natura intellettuale l’operatore economico non è tenuto a indicare i costi della manodopera. Tale principio è sancito dall’articolo 108, comma 9, d.lgs. n.36/20232, il quale stabilisce espressamente che – per gli appalti di servizi che non comportano l’impiego di manodopera dipendente – l’operatore economico non è obbligato a indicare i costi della manodopera nell’offerta.
L’articolo 57 del Codice dei Contratti disciplina le clausole sociali nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, imponendo alle Stazioni Appaltanti di richiedere l’applicazione dei CCNL di settore. Tuttavia, questa previsione3 riguarda esclusivamente i contratti che implicano
l’impiego di personale dipendente e non può essere estesa agli incarichi professionali di natura intellettuale, che si caratterizzano per la prevalente componente di carattere autonomo e per la loro esecuzione diretta da parte del professionista.

Alla luce di tali disposizioni, la richiesta di applicazione del CCNL per un appalto di servizi di ingegneria e architettura è giuridicamente errata e priva di qualsiasi utilità pratica, in quanto:
▪ non è prevista dalla normativa vigente, la quale esclude l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera per le prestazioni intellettuali.

▪ non ha alcun rilievo ai fini della valutazione economica dell’offerta, in quanto il professionista non impiega manodopera subordinata.
▪ costituisce un aggravio ingiustificato e privo di fondamento giuridico per gli operatori economici partecipanti alla gara.
Si raccomanda pertanto agli Ordini territoriali di vigilare affinché i bandi di gara predisposti dalle Stazioni Appaltanti rispettino la normativa vigente e non impongano ulteriori e indebiti obblighi ai professionisti. Qualora vengano rilevate richieste improprie di indicazione del CCNL
in bandi di gara per servizi intellettuali, si invitano gli Ordini territoriali a segnalare tempestivamente tali anomalie al Consiglio Nazionale, affinché possano essere intraprese le opportune azioni di richiamo e chiarimento presso le Amministrazioni competenti.
Si ribadisce che, nell’ipotesi in cui venga comunque avanzata tale arbitraria richiesta da parte della Stazione Appaltante, il professionista potrà legittimamente rifiutarsi di indicare un CCNL, richiamando il disposto dell’art.108, comma 9, del d.lgs. n.36/2023, evidenziando al
contempo che l’indicazione del CCNL è irrilevante per l’appalto di servizi intellettuali e non può essere imposta unilateralmente per iniziativa della Stazione Appaltante.
Resta ferma la disponibilità del Consiglio Nazionale a fornire ulteriori chiarimenti e supporto agli Ordini territoriali per affrontare eventuali criticità riscontrate nell’applicazione della normativa sugli appalti pubblici, a beneficio dell’attività dei liberi-professionisti e per la piena
affermazione del principio di legalità.