Il CNI ha segnalato con circolare n. 45 del 31/05/2023 l’avvenuta pubblicazione, sul sito Internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, della delibera ANAC 3 maggio 2023 n.179, in tema di affidamento diretto alle Università ed ai Dipartimenti Universitari di Ingegneria Civile e Ambientale delle attività di gestione, classificazione, valutazione, controllo e monitoraggio dei ponti e dei viadotti esistenti sulla rete stradale provinciale.
Oggetto dell’esame dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è stato il Protocollo d’intesa stipulato nel dicembre 2021 tra un Ente locale e due Università, concernente “lo svolgimento di attività di ricerca sul tema della gestione, classificazione, valutazione, controllo e monitoraggio di ponti, viadotti e opere d’arte esistenti sulla rete stradale provinciale”, allo scopo di mettere in sicurezza i ponti ed i viadotti situati lungo la rete stradale provinciale, sulla base dell’art.15 della legge n.241 del 1990 e con la previsione di un corrispettivo a vantaggio delle due Università pari, rispettivamente, a 247.500,00 e 215.000,00 euro, “a titolo di contributo per il ristoro dei costi” sostenuti dai due dipartimenti universitari.
A seguito di una segnalazione dell’OICE, l’Autorità ha quindi aperto un procedimento per valutare la conformità del Protocollo d’intesa alla normativa sui contratti pubblici e ai principi di libera concorrenza e apertura al mercato.
Per fare questo, l’ANAC ha passato in rassegna la giurisprudenza, nazionale ed eurounitaria, che nel corso degli anni ha indagato il rapporto tra Università e procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
Al termine di tale approfondimento l’Autorità ha ritenuto che, nella fattispecie esaminata, non ricorressero le condizioni di legge per la legittima stipula di accordi tra Pubbliche Amministrazioni ex art.15 legge n.241/1990 e art.5, comma 6, del decreto legislativo 18/04/2016 n.501 (ovvero il Codice dei contratti pubblici applicabile illo tempore), mentre – in realtà – si configura, di fatto, un appalto di servizi di ingegneria e architettura, affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica e in via diretta dalla Provincia di Verona alle due Università.
Per queste ragioni, l’Autorità Anticorruzione conclude dichiarando la violazione degli articoli 5, comma 6, 157, comma 32 e 303 del d.lgs. n.50/2016, “stante l’affidamento di servizi tecnici con procedure diverse da quelle previste dal codice ed in contrasto con i presupposti per la stipula degli accordi ex art.15 L.241/1990” e la violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, invitando l’Amministrazione a tornare sui propri passi.
Detto in altre parole, il ricorso agli accordi fra Pubbliche Amministrazioni ex art.15 della legge sul procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti e agli accordi tra amministrazioni aggiudicatrici ex art.5, comma 6, del d.lgs. n.50/2016 non può e non deve costituire il mezzo per eludere la normativa in materia di appalti pubblici.
Si rimanda comunque alla integrale lettura della allegata delibera dell’ANAC