Il CNI ha segnalato con circolare n. 105 del 27/11/2023 della quale si riporta un estratto, l’avvenuta pubblicazione, sul sito Internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, dell’Atto del Presidente ANAC 25 ottobre 2023, fasc. 4146/2023, in tema di criteri da osservare per la determinazione dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e di architettura, contenente principi assai importanti, atti a fungere da linee-guida per l’operato delle stazioni appaltanti nella redazione dei bandi di gara.
Il pronunciamento dell’Autorità Anticorruzione costituisce il risultato di una segnalazione dell’Osservatorio Bandi del Consiglio Nazionale, coordinato dal Consigliere delegato Ing. Domenico Condelli, riguardo la “procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato per progettazione definitiva/ esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione fabbricato denominato Casa Canavesi-Bossi Conventino”, – intervento finanziato dall’Unione Europea all’interno del PNRR – attivata dal Comune di Busto Arsizio (VA).
L’Autorità – una volta evocato il principio generale secondo cui occorre ricomprendere nel calcolo del compenso da porre a base di gara “tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento” – opera una ricognizione del quadro normativo di riferimento, fissando una serie di rilevanti punti-fermi.
Con l’Atto del Presidente ANAC del 25 ottobre 2023 vengono fornite alcune indicazioni, valevoli per il caso in cui vi sia stata l’omissione di un livello di progettazione (v. il secondo periodo del comma 5 dell’art.41 d.lgs. n.36/20234).
Secondo l’ANAC, valgono ancora le considerazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell’11 maggio 2022 (riferite al Codice previgente) e dunque:
1) Quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione, questo non vuol dire che li sopprime, ma che li unifica al livello progettuale successivo;
2) Il livello progettuale successivo deve contenere tutti gli elementi di cui al livello omesso, “al fine di salvaguardare la qualità della progettazione”;
3) Ai fini del calcolo del compenso professionale da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso, “al fine di garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione, in ottemperanza all’articolo 36 della Costituzione”;
4) Una soluzione di segno diverso da parte della stazione appaltante determinerebbe dunque la violazione del principio dell’equo compenso.
Il Consiglio Nazionale esprime apprezzamento per il pronunciamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e sostiene convintamente la necessità di riconoscere integralmente e senza artifici al ribasso le prestazioni professionali svolte dai progettisti, all’interno del mercato dei servizi di ingegneria e di architettura.
All’interno di questo percorso, in attuazione della disciplina sull’equo compenso di cui alla legge n.49/2023, costituisce un importante tassello la rivendicazione – oggi accolta e riconosciuta dall’ANAC – alla piena e completa remunerazione del livello di progettazione omesso, per scelta dell’Amministrazione, ma di cui la progettazione esecutiva contiene tutti gli elementi ed i relativi calcoli.
Si esprime l’auspicio che tutte le stazioni appaltanti tengano in debito conto l’orientamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che si pone nel solco di una effettiva realizzazione del diritto ad una equa retribuzione dei professionisti, ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione.