Il CNI ha diffuso con Circolare n. 168 del 9/5/2024, la nota del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. U.0019628.19-04-2024, contenente importanti principi in materia di criteri di liquidazione del compenso dei componenti delle Commissioni di collaudo tecnico-amministrativo, previste dall’art.7 del DPCM 15 settembre 2021, del quale riportiamo un breve estratto.
Si tratta di un atto di indirizzo per le Regioni in tema di ripartizione del compenso spettante ai membri delle Commissioni di collaudo, dopo l’approvazione della legge sull’equo compenso (legge 21 aprile 2023 n.49).
L’intervento del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del MIT si è reso necessario a seguito delle diverse e discordanti interpretazioni seguite nella prassi dalle stazioni appaltanti e al fine di uniformare i provvedimenti di nomina e di liquidazione del compenso delle Commissioni di collaudo sull’intero territorio nazionale.
Rilievo centrale, all’interno delle direttive fornite alle Amministrazioni dall’Autorità ministeriale, assume il principio dell’equo compenso, nonché la menzione della recente sentenza del TAR Veneto n.632/2024, di chiarimento della sua portata.
Degna di particolare attenzione e considerazione è la circostanza che il Ministero – nell’occasione – si sia fatto espressamente carico di tenere conto e di sottolineare l’importanza sistematica e concettuale che l’approvazione della legge n.49/2023 ha determinato (anche) nel campo dei provvedimenti attuativi del PNRR, quale quello costituito dalle previsioni del punto 13, “Sicuro, verde, sociale”, lettera c), comma 2 dell’art.1 del decreto-legge 6 maggio 2021 n.59, come convertito dalla legge 1 luglio 2021 n.101.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 – richiamato nella nota ministeriale – ha lo scopo di stabilire le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi e disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti, nell’ambito della dotazione finanziaria destinata al Programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della disposizione citata del decreto-legge n.59/2021.
Adesso, con la nota di indirizzo per le Regioni datata 19 aprile 2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce una volta per tutte che il compenso per l’attività di collaudo in questione, “determinato sulla base del vigente DM 17 giugno 2016, aggiornato con i parametri in vigore dal 1° luglio 2023”, va attribuito a ciascun componente della Commissione di collaudo, come riporta l’art.238 del DPR 5/10/2010 n.207.
La nota ministeriale si premura poi di chiarire che il compenso spettante a ciascun collaudatore ministeriale riceverà una riduzione del 50%, ai sensi dell’art.61, comma 9, del decreto-legge n.112/2008, mentre le spese e gli oneri accessori (non superiori al 25% del compenso previsto) vanno riconosciute per intero.
Il Consiglio Nazionale condivide i contenuti della nota ministeriale datata 19 aprile 2024 ed esprime apprezzamento per la sensibilità e la lungimiranza manifestata nell’occasione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
I principi fissati nella legge sull’equo compenso (legge 21 aprile 2023 n.49) abbisognano di essere interiorizzati ed applicati nell’attività quotidiana delle Pubbliche Amministrazioni, superando resistenze risalenti nel tempo e atteggiamenti “difensivi”, di chiusura rispetto ai principi innovativi ivi contenuti.
Ben venga dunque un chiarimento quale quello espresso nella Nota di indirizzo per le Regioni 19 aprile 2024 allegata, reso a proposito delle Commissioni di collaudo chiamate ad intervenire nell’ambito degli stanziamenti relativi al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e concernenti le misure di Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica.