L’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha comunicato che è stata emanata una nuova direttiva in merito all’ammissibilità ad istruttoria per richieste di aggiornamento del piano di gestione del rischio ai sensi dell’art. 6 delle norme tecniche di attuazione, in quanto è necessario garantire la coerenza tra le proposte di aggiornamento della pericolosità idraulica, avanzate attraverso l’istanza di cui all’art. 6 delle Norme Tecniche e la pianificazione di Bacino vigente.

La direttiva emanata prevede che:

◾la documentazione tecnica finalizzata alla modifica della pericolosità e del rischio è considerata attività professionale;

◾l’attività di aggiornamento del piano, attuata mediante l’implementazione di modellistica idrologica ed idraulica secondo quanto disposto dall’allegato A alle Norme Tecniche del PGRA, necessita di tecnici abilitati alla professione e regolarmente iscritti all’Albo di appartenenza e pertanto non possono essere accolte istanze da soggetti che non si trovino in tali condizioni;
◾che siano rigettate ed archiviate le istanze la cui documentazione tecnica non sia sottoscritta da un professionista abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale.

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