Il CNI ha trasmesso con Circolare n. 216 del 26/09/2024, le considerazioni e la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), 28 giugno 2024 n.2336, contenente importanti principi in materia di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e di possibilità di assegnazione dei medesimi alle Università, tramite affidamento diretto ai sensi del Codice dei contratti pubblici, delle quali riportiamo un breve estratto:

Oggetto del contendere era la legittimità dell’avvenuto affidamento, senza gara, da parte del Comune di Enna all’Università degli Studi di Enna “Kore”, del servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione esecutiva del Parco Urbano di Enna Bassa, in base all’art.50, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023 n.36).

L’Ordine degli Architetti di Enna e la Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa avevano impugnato dinanzi al giudice amministrativo le determinazioni con le quali il Comune di Enna aveva proceduto all’affidamento diretto dell’appalto all’Università, sostenendo, in estrema sintesi:

1) che nel caso di specie si trattasse di un affidamento diretto ai sensi del Codice dei contratti pubblici e non di un accordo tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.15 della legge n.241/1990, dato che l’Università Kore non è una Università statale;
2) che, in ogni caso, l’Università in questione non sarebbe in possesso dei requisiti di cui all’art.37 dell’Allegato II.12, Parte V , del d.lgs. n.36/2023, cui rinvia l’art.66 del medesimo Codice;
3) che – inoltre – nello statuto dell’Università nemmeno sarebbe prevista la facoltà di rendere a soggetti terzi servizi di ingegneria e di architettura, né, più in generale, la possibilità di partecipare a gare pubbliche per l’affidamento di appalti;
4) che il Comune avrebbe omesso di controllare il possesso, in capo all’Università, delle “documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali” richieste dal citato art.50, comma 1, lettera b), del Codice, per addivenire all’affidamento diretto;
5) che la stazione appaltante avrebbe omesso di indicare nella documentazione il procedimento utilizzato per il calcolo dei compensi posti a base dell’affidamento, con la conseguenza di non permettere la verifica del rispetto della legge sull’equo compenso dei professionisti.

 

ALLEGATO_SENTENZA TAR SICILIA e CONSIDERAZIONI