Il CNI ha diffuso con Circolare n. 260 del 18/02/2025, le sue considerazioni sulla sentenza n. 16/2025 della Corte Costituzionale, in merito ai compensi degli Ausiliari del Giudice, delle quali riportiamo un breve estratto e per tutti i dettagli invitiamo alla lettura dell’allegato.

Con la sentenza 10 febbraio 2025 n. 16 della Corte Costituzionale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di quella parte della disciplina sui compensi dei consulenti tecnici che stabiliva la riduzione del compenso per le vacazioni successive alla prima, negli onorari a tempo stabiliti per gli ausiliari del Giudice.
Più precisamente, è stato riconosciuto incostituzionale l’art.4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980 n.319 (“Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria”) nella parte in cui – per le
vacazioni successive alla prima – prevede un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione, per violazione dell’articolo 3, primo comma, della Costituzione.

Il Giudice costituzionale, nell’occasione, ha affermato importanti principi in tema di remunerazione dell’attività di quella particolare categoria di professionisti costituita dagli ausiliari dell’autorità giudiziaria, partendo dal dato incontestabile che, in questi anni, non è, di
fatto, stato realizzato l’adeguamento dei compensi, come invece prescritto dalla normativa di settore.

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Accogliendo la tesi del rimettente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.16 del 10 febbraio 2025, ha pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo il sistema di calcolo dei compensi a tempo per gli ausiliari del giudice, laddove prevede, per le vacazioni
successive alla prima, la liquidazione di un onorario inferiore a quello fissato per la prima vacazione (in allegato).

La Corte ha così stabilito la manifesta irragionevolezza di una disciplina che presenta uno “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive, peraltro in relazione a prestazioni di per sé già “scarsamente remunerate”.
Per giungere a questo risultato, il Giudice delle Leggi ha operato una pregevole ricostruzione della legislazione che regolamenta gli onorari a tempo, spettanti agli ausiliari del Giudice per l’attività svolta nel processo, partendo dai risalenti regi decreti dell’anno 1865.

La Corte si premura di precisare, nella sua analisi, che la ratio della scelta di distinguere – nelle leggi che si sono succedute nel tempo – l’entità del compenso da corrispondere per gli onorari “a tempo”, tra prima vacazione e vacazioni successive, non emerge dai lavori preparatori.

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La Corte Costituzionale conclude formulando un invito al Governo, a verificare – in sede di aggiornamento delle previsioni tabellari per gli ausiliari dell’Autorità giudiziaria – la perdurante utilità, nel nuovo assetto ordinamentale10, di continuare a prevedere una distinzione tra la
prima ora e le successive, in fase di liquidazione dei compensi, col rischio di giungere nuovamente a corrispondere onorari irrisori, nell’ipotesi di mancato tempestivo aggiornamento dei valori tabellari.

Consiglio Nazionale esprime vivo apprezzamento per la pronuncia della Corte Costituzionale n.16 del 2025.
Tale decisione rappresenta un segnale inconfutabile della necessità di una revisione strutturale del sistema tariffario, che non può più essere rinviata se si intende garantire un’equa remunerazione alle professionalità tecniche e assicurare la qualità dell’amministrazione della giustizia.
La sentenza della Corte evidenzia, con chiarezza, come il sistema attuale, ormai obsoleto e inadeguato rispetto agli standard economici e qualitativi contemporanei, penalizzi non solo il diritto dei professionisti a un compenso dignitoso, ma rischi di compromettere l’efficacia stessa del processo. In un contesto in cui le esigenze di una giustizia moderna ed efficace sono sempre più stringenti, il CNI ritiene imprescindibile che il Legislatore si faccia carico di un intervento di revisione organico degli onorari per le prestazioni rese dai periti e dai consulenti tecnici, volto a valorizzare il contributo specialistico degli Ingegneri e degli altri ausiliari del giudice.
In questo quadro, assume grande rilievo il fatto che la Consulta abbia riconosciuto espressamente l’assoluta sproporzione tra l’entità del compenso da corrispondere all’ausiliare e il valore della sua opera, censurando nettamente la disciplina vigente.

Testo Sentenza

Considerazioni CNI