Comunicazione ai Colleghi candidati all’iscrizione all’Albo CTU o all’albo Periti presso il Tribunale di Padova
Cari colleghi alla luce delle esperienze maturate nelle ultime sessioni della commissione di ammissione all’Albo CTU ed all’Albo Periti presso il Tribunale di Padova riteniamo utile fornire con la presente alcuni consigli ed informazioni sulle modalità di presentazione di una domanda che sia il più possibile conforme a quanto richiesto per l’iscrizione.
In primo luogo vogliamo porre l’attenzione su alcuni documenti che il Tribunale ritiene necessari e che non possono essere sostituiti con autocertificazioni.
Si tratta di:
▪ Iscrizione all’Ordine
▪ Certificato di residenza
▪ Estratto dell’Atto di Nascita
Questi tre documenti devono essere recenti e forniti singolarmente in originale.
Non vengono ritenute ammissibili le domande in cui detti documenti sono sostituiti da Certificati unici od autocertificazioni.
Veniamo ora ad un aspetto meno burocratico ma decisamente sostanziale e sul quale appare indispensabile fare chiarezza.
Iniziamo richiamando quanto previsto dal DM 109/2023 a seguito del quale è diventato operativo il nuovo Albo Nazionale CTU e Periti.
In particolare l’articolo 4 indica i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici.
Possono essere iscritti coloro che:
a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali (NDR da almeno 5 anni);
b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti (NDR secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti professionali);
c) sono di condotta morale specchiata;
d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n.526 nel circondario del tribunale.
In particolare fra i potenziali iscritti il comma 4 dell’articolo 4 precisa che:
Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
Evidenziamo questo paragrafo in quanto costituisce il cardine dell’iscrizione all’Albo.
Secondo la norma l’iscrizione all’albo può avvenire a fronte di una comprovata competenza tecnica (riferita ad una delle categorie ed all’eventuale settore di specializzazione indicate nell’allegato A al DM 109/2023) esercitata in modo effettivo e continuativo negli ultimi 5 anni prima della domanda di iscrizione.
Emergono quindi due aspetti che forse non sono particolarmente espliciti nel dettato normativo ma sui quali la Commissione di ammissione pone particolare attenzione.
Il primo aspetto è la dimostrazione dell’esercizio effettivo e continuativo dell’attività professionale nel settore di specializzazione indicato (e per il quale si richiede l’iscrizione all’Albo) negli ultimi 5 anni.
Ne consegue che non viene ritenuto sufficiente presentare un C.V. in cui si elencano le proprie capacità professionali.
Anche perché così facendo il rischio è quello di fornire una panoramica su tutte le attività del singolo professionista senza focalizzare l’attenzione su quei settori in cui il richiedente è veramente un esperto.
Perché, lo ricordiamo, i CTU sono professionisti non solo capaci di esercitare la propria attività in un particolare settore ma devono essere particolarmente esperti ovvero specializzati in quello specifico settore.
Ne consegue che i settori di specializzazione per i quali presentare la domanda di iscrizione all’Albo non possono essere tutti quelli dell’attività professionale ma devono essere necessariamente limitati a quei 3 – 4 o al massimo 5 settori in cui il professionista è più esperto (il Tribunale non cerca dei tuttologi) e per i quali il candidato può documentare un’attività effettiva e continuativa negli ultimi 5 anni.
Ci si deve quindi domandare come possiamo documentare l’attività effettiva e continuativa negli ultimi 5 anni?
In effetti non sembra il caso di presentare una perizia/consulenza/progetto all’anno per cinque anni per ogni settore di specializzazione e ciò perché vi potrebbero essere problemi di privacy e/o riservatezza oltre ad una mole di dati non indifferente.
Sembra assai più proponibile e fattibile che per ogni settore di specializzazione il candidato fornisca dei riferimenti (uno all’anno è indispensabile/sufficiente) ai lavori eseguiti e che quindi permettano di individuare ed attestino la sua attività; riferimenti che all’occorrenza la Commissione, o in via preliminare l’Ordine di appartenenza, possa verificare o mediante richiesta diretta o mediante accesso agli archivi del Tribunale nel caso si tratti di CTU o più probabilmente CTP.
La traccia potrebbe ad esempio essere la seguente:
Data dell’incarico; N. riferimento; Cliente/committente; Descrizione dell’oggetto dell’incarico; Incarico.
20/10/2022 RGNR 12***/21 Tizio Srl Vizi costruttivi di un fabbricato CTP
10/05/2021 /// Caio Spa Verifica progetto fabbricato Perizia preventiva
05/01/2020 //// Avv. Sempronio Relazione per ripristini su
fabb. danneggiato Perizia di parte
Occorre precisare che oltre all’articolo 4 comma 4 anche il comma 5 fornisce ulteriori possibilità di dimostrare la particolare competenza tecnica ed in particolare:
In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
c) conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
Un ultimo consiglio ai candidati verte su quanto enunciato dall’articolo 5 comma d) che precisa che i candidati nelle domande di iscrizione devono indicare:
gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell’ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull’attività del consulente tecnico
Questo paragrafo, che pure il legislatore ha riportato in forma di possibilità, riveste per il vero una importanza fondamentale nell’attività del CTU.
Infatti non basta che il CTU sia dotato di speciale competenza tecnica nei settori di specializzazione per i quali è iscritto all’albo ma deve essere adeguatamente formato nella gestione della Perizia Tecnica d’Ufficio ovvero in tutti quegli aspetti giuridico legali che sono parte integrante della Consulenza e che si affiancano agli aspetti tecnici.
E’ quindi opportuno che i candidati si adoperino per acquisire un’adeguata formazione su conciliazione, processo e attività del CTU prima di inoltrare la domanda di iscrizione.