Il CNI ha trasmesso con circolare n. 135 del 21/02/2024, la comunicazione del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), datata 30 gennaio 2024 (fasc. ANAC 3423/2023) riguardante la segnalazione inoltrata in data 20 giugno 2023 dal CNI (allegato 1), circa l’affidamento – da parte del Comune di Genova – del “Servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e Verifica di Vulnerabilità Sismica per l’intervento di Adeguamento Sismico, Antincendio e Messa in Sicurezza Edile dell’Edificio dell’I.I.S.S. Liceti”, per un importo complessivo di euro 207.057,00.
La segnalazione del Consiglio Nazionale sollevava dubbi riguardo l’aderenza dell’affidamento sopra menzionato ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 (decreto parametri), per il calcolo del corrispettivo a base di gara.
In particolare, avevamo evidenziato che per il calcolo del corrispettivo – così come indicato nel prospetto di determinazione dei corrispettivi adottato in sede di gara – l’importo risultante non coincide con quello calcolato secondo i parametri indicati dal decreto.
ANAC, in primis, ha evidenziato che il DM 17 giugno 2016 rappresenta il principale riferimento normativo per il calcolo dei compensi nelle gare d’appalto per servizi di ingegneria e architettura e che, pertanto, l’utilizzo delle tabelle di corrispettivi previste dal DM 17 giugno 2016 è obbligatorio e richiede la specifica indicazione del procedimento adottato per il calcolo dei compensi nella documentazione di gara.
L’Autorità, inoltre, ha affermato che, per quanto riguarda la verifica di vulnerabilità sismica per l’intervento di adeguamento sismico, le modalità di calcolo dei compensi sulla base dell’O.P.C.M. n. 3362/2004 è da ritenersi superata dall’entrata in vigore del DM del 17 giugno 2016, avendo questo introdotto i parametri a cui le stazioni appaltanti devono fare riferimento per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
Oltre a ciò, la comunicazione ANAC del 30 gennaio 2024 (allegato 2), nel richiamare la Comunicazione del Presidente dell’ANAC 3 febbraio 2021, ricorda che le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo di gara sulla base del DM 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato dai parametri ministeriali.
L’Autorità, in seguito, ha sottolineato che è importante tenere conto delle disposizioni normative vigenti, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure di affidamento degli appalti pubblici