A seguito della la recente normativa richiamata in oggetto che contiene Disposizioni in materia di equo compenso nelle prestazioni professionali, FOIV Federazione Ordini Ingegneri del Veneto, intende porre all’attenzione delle Stazioni Appaltanti la successiva e conseguente Delibera ANAC n. 343 del 20 luglio 2023, qui allegata, che contiene importanti indirizzi sull’applicabilità dei principi e delle disposizioni della Legge n.49/2023.
Tale Delibera rappresenta uno dei primi pronunciamenti di un soggetto terzo proprio sull’applicabilità di detta Legge al settore dei contratti pubblici (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), ed evidenzia che “dal complesso delle disposizioni citate si desume che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero “criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento“, come previsto dall’art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata. Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso”, con competizione limitata alla componente qualitativa.