Il CNI ha trasmesso con circolare n. 275 del 31/03/2025, un contributo informativo sulla questione delle polizze catastrofali a seguito di talune segnalazioni e richieste di chiarimenti pervenute sull’argomento dle quale riportiamo un estratto:

In particolare, da parte di alcuni è stato chiesto se anche gli Ordini professionali e i liberi professionisti Ingegneri siano tenuti a mettersi in regola con tale obbligo di assicurazione, la cui scadenza era inizialmente fissata al 31 marzo 2025.
A seguito del grido di allarme dei rappresentanti del mondo delle imprese, il Governo, infatti, – nel Consiglio dei Ministri di venerdì scorso – ha deciso il rinvio dell’obbligo, scaglionandolo a seconda delle dimensioni dell’impresa.
Il Governo è dunque intervenuto tramite un decreto-legge, optando per la proroga dei termini entro cui assolvere l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali (alluvioni, esondazioni, frane e terremoti).
In particolare, il termine è differito al 1° gennaio 2026 per le piccole e micro aziende, è differito al 1° ottobre 2025 per le medie imprese, mentre rimane fissato al 1° aprile 2025 il termine per le grandi imprese, per le quali – però – viene per il momento sospesa l’operatività delle sanzioni per mancato adeguamento all’obbligo di legge.

È opportuno riassumere brevemente il quadro normativo di riferimento. Il comma 101 dell’art.1 della legge 30/12/2023 n.213 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”), come modificato dall’art.13, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024 n.202, ha stabilito che:
“Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.”.
Il recente decreto attuativo – DM 30 gennaio 2025 n.18 – ha quindi fissato le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi assicurativi, nonché i limiti all’assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici (in allegato).
In base alla lettera a) del comma 1 dell’art.1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2025 n.18, per “assicurato” si intende: “l’impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.”.
Da quanto sopra deriva che l’adempimento in questione riguarda unicamente le imprese (italiane e straniere aventi stabile organizzazione in Italia) tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’art.2188 del codice civile.

[…]

Sul versante dei professionisti, la nozione di “imprenditori” soggetti all’iscrizione nel Registro delle imprese è fissata dall’art.2195 del codice civile12 e non riguarda, come noto, i liberi professionisti Ingegneri.

[…]

Occorre a questo punto evidenziare che per le società tra professionisti-STP degli Ordini professionali un problema di attuazione si potrebbe porre, dato che anch’esse sono soggette all’iscrizione nel Registro delle imprese, ai sensi dell’art.7 del DM n.34/2013.

[…]

Lo studio della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro datato 10 marzo 2025 afferma infatti che l’obbligo di assicurazione de quo “si estende senza dubbio anche alle società tra professionisti, introdotte nel nostro Ordinamento con l’articolo 10, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n.183” (v. allegato).
L’approfondimento della Fondazione dei Consulenti del Lavoro è di interesse anche per ulteriori osservazioni ivi contenute, relative agli aspetti contabili, alla franchigia della polizza e ai massimali di indennizzo.

Sulla base della ricognizione sin qui compiuta, in definitiva e concludendo, – in attesa di eventuali ulteriori istruzioni applicative da parte delle Autorità Ministeriali – l’avviso del Consiglio Nazionale è nel senso che, all’interno del sistema ordinistico, allo stato, l’obbligo di dotarsi di polizza catastrofale riguardi unicamente le società tra professionisti-STP, disciplinate dal DM n.34/2013, per effetto della loro iscrizione nel registro delle imprese.

 

 

Circolare CNI n. 275