Con circolare n. 803 del 2/11/2021, il CNI ha confermato i criteri di estensione durata quinquenni di riferimento per aggiornamento antincendio già comunicati con circolare CNI 779 del 9/9/2021.
CIRC CNI 803 del 02.11.21-AGGIORN ANTINCENDIO
Con DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021 – n. 105 (allegato), la scadenza dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19 è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2021.
Rispetto a quanto segnalato nella precedente circolare di pari oggetto (circ. CNI n.750/XIX Sess./2021 del 07/06/2021), si produce un ulteriore aggiornamento delle proroghe degli atti amministrativi in scadenza, con particolare riferimento alla disciplina della sicurezza antincendio.
Pertanto, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la nuova data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Sono comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio (in scadenza naturale tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021), la cui durata può essere differita a novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza, quindi al 31 marzo 2022.
Non potranno quindi beneficiare della proroga i quinquenni di riferimento con scadenza naturale successiva al 31 dicembre 2021.
Per i corsi per Professionisti Antincendio si rimanda al sito della Fondazione Ingegneri di Padova https://fip.kademy.it/
CIRC CNI 779-Prot.CNI del 09.09.21-SCAD ANTINCENDIO
CIRC CNI 750 del 07.06.21-COVID-19-SICUREZZA ANTINCENDIO