Circolare CNI 624 del 30/10/20-SCADENZE ANTINCENDIO
Com’è noto l’art. 103, comma 2, delle Legge 24 aprile 2020, n. 27 stabiliva che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservavano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
In tale proroga rientravano anche le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno (art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.).
Come evidenziato nella Circolare CNI n. 624 del 30/10/2020, il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 ha previsto la proroga al 15 ottobre 2020 di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ma non menziona l’art. 103 che, conseguentemente, non può beneficiare della previsione di ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 (vedi nota di chiarimento ricevuta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in allegato 2 alla Circolare CNI).
In sintesi, tutte le proroghe in materia di sicurezza antincendio in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 decadranno il 31 ottobre 2020, comprese le scadenze dei citati quinquenni di riferimento