Il CNI ha diffuso con Circolare n. 167 dell’8/05/2024, la sentenza del TAR Lazio, Sezione Quinta-Ter, 30 aprile 2024 n.8580, che afferma e ribadisce rilevantissimi principi in materia di applicazione del principio dell’equo compenso nel settore dei contratti pubblici, della quale vi riportiamo un breve estratto.
Si tratta di un pronunciamento che si inserisce nel filone aperto dalla precedente sentenza del TAR Veneto n.632/20242, consolidando un indirizzo interpretativo volto a preservare la integrale applicabilità della disciplina dell’equo compenso alla materia dei contratti pubblici e la sua piena compatibilità con la Costituzione e con il diritto dell’Unione Europea.
Oggetto del contendere era la legittimità della avvenuta esclusione3 della prima classificata nella procedura aperta indetta dall’Agenzia del demanio – Direzione Roma Capitale, per l’affidamento del servizio di vulnerabilità sismica, diagnosi energetica e rilievi da restituire in modalità BIM per taluni immobili di proprietà dello Stato siti in Roma, con importo a base di gara calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016 e con disciplinare contenente la precisazione che i compensi stabiliti per le prestazioni d’opera intellettuale attinenti ai servizi di ingegneria e di architettura avrebbero dovuto considerarsi inderogabili e non ribassabili, in linea con la delibera ANAC 20 luglio 2023 n.343.
In estrema sintesi l’operatore doveva essere escluso in quanto l’eccessivo ribasso sulle spese finiva inevitabilmente per realizzare un indiretto ribasso sul compenso equo, in violazione della citata legge n.49/2023.
Il TAR Lazio, infatti, con la citata sentenza n.8580/2024 ribadisce la piena compatibilità fra Codice dei contratti pubblici e disciplina dell’equo compenso di cui alla legge n.49/2023.
In sintesi, per il Giudice amministrativo la legge n.49/2023 non presenta alcuna “antinomia” (intesa come la situazione nella quale due norme prevedono conseguenze giuridiche incompatibili rispetto ad una medesima fattispecie), ma anzi “l’interpretazione letterale e teleologica della l. n. 49/2023 depone in maniera inequivoca per la sua applicabilità alla materia dei contratti pubblici”.
Il TAR Lazio ribadisce anche la piena compatibilità della legge sull’equo compenso con la normativa europea, sostenendo che “non vi sia contrasto tra le disposizioni appena illustrate e la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) o il diritto di prestare servizi in regime di concorrenzialità (art. 101 TFUE e 15 direttiva 2006/123/CE)”.
Dunque – e riassumendo – la legge n.49/2023 è conforme alla normativa europea in quanto:
1) essa ha il dichiarato intento di preservare il professionista intellettuale nell’ambito dei rapporti con “contraenti forti”;
2) opera un rafforzamento delle tutele e dell’interesse alla partecipazione alle gare pubbliche, rispetto alle quali l’operatore economico, sia esso grande o piccolo, italiano o di provenienza UE, è consapevole del fatto che la competizione si sposterà eventualmente su profili accessori del corrispettivo globalmente inteso (ad esempio, come visto, sulle spese generali) e, ancor di più, sul profilo qualitativo e tecnico dell’offerta formulata;
3) ha anche effetti pro-concorrenziali in favore del piccolo operatore economico, che sarà incentivato a partecipare alle pubbliche gare nella consapevolezza che non si troverà più a competere sulla voce “compensi” con gli operatori di grandi dimensioni.
Il TAR si premura di chiarire anche la non rilevanza al caso di specie della recente sentenza 25 gennaio 2024 della Corte di Giustizia nella causa C-438/22. Difatti in quest’ultimo caso la Corte ha censurato la definizione delle tariffe da parte di associazioni di categoria, “in assenza di qualsiasi controllo da parte delle autorità pubbliche” e nel perseguimento di un proprio interesse specifico e settoriale. Di contro, con la legge n.49/2023 il Legislatore italiano – e dunque un’autorità pubblica – ha perseguito un interesse generale di rango pubblicistico naturalmente distinto da quello considerato dalla sentenza citata in quanto volto a garantire un equo compenso di tutti i professionisti intellettuali nei rapporti con la P.A. nell’ambito delle procedure di gare, ove, evita l’offerta di prestazioni al ribasso e la possibile eliminazione, dalle pubbliche gare, degli operatori che offrono prestazioni di superiore qualità.
La sentenza n. 8550/2024 del TAR Lazio ritiene pienamente legittimo anche il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con ribasso limitato alla sola componente “spese”.
Ne deriva che – in quanto compenso equo – esso “deve ritenersi non ribassabile dall’operatore economico”, dato che, in caso di ribasso, il contratto perfezionatosi con la Pubblica Amministrazione risulterebbe affetto da nullità relativa e di protezione e dunque viziato.
Tuttavia, precisa il Giudice amministrativo, se non è ribassabile il “compenso”, sono comunque ribassabili gli oneri di cui alla voce “spese ed oneri accessori” ed è, pertanto, pienamente applicabile il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo. Ovviamente l’applicazione di quest’ultimo criterio non esclude affatto la praticabilità dell’alternativa (pur prevista da ANAC nel Bando tipo) dell’offerta economicamente più vantaggiosa a “costo fisso” con la competizione concentrata sul solo profilo tecnico.
Il Consiglio Nazionale esprime convinto apprezzamento per i contenuti della sentenza n.8580/2024 del TAR Lazio che, con ampiezza di argomentazioni e solidità di ragionamenti di carattere tecnico-giuridico, si esprime a sostegno della piena efficacia delle previsioni della legge sull’equo compenso.
Come già accaduto con la precedente sentenza del TAR Veneto 3 aprile 2024 n.632, la giurisprudenza amministrativa si pone come baluardo del principio di legalità e per la piena affermazione dell’equo compenso nel campo dei contratti pubblici.
L’auspicio è che le Autorità di Governo, le Autorità indipendenti, i Comuni e le altre Amministrazioni della Repubblica guardino a questi primi pronunciamenti giurisprudenziali e ne tengano conto nella loro attività.
Il Consiglio Nazionale continuerà comunque, in tutte le sedi, nell’opera di divulgazione, promozione e difesa delle previsioni della legge n.49/2023 e degli innovativi principi ivi contenuti.