Ricordiamo che da ottobre 2020 vige l’obbligo di comunicazione per i professionisti del domicilio digitale (già pec).
Per portare a termine il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le PA, le imprese ed i professionisti, l’art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) prevede l’obbligo per tutti di comunicare il proprio domicilio digitale (già PEC).
Con l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 14 settembre 2020 n. 228, S.O., della Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 761 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), sono divenute definitive le modifiche recate dal provvedimento d’urgenza al testo dell’art. 16 del Decreto-Legge 28/11/2008 n. 185, in tema di domicilio digitale dei professionisti.
E’ così entrato in vigore l’obbligo di attivazione del c.d. “domicilio digitale”, cioè di un recapito digitale legato ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o ad altro recapito certificato qualificato, già previsto dalla Legge 2/2009, per tutti i professionisti iscritti agli Albi, con l’introduzione di sanzioni significative, di cui all’art. 37 del citato Decreto.
Nella fattispecie è fatto obbligo all’Ordine, Ente pubblico ed in quanto tale tenuto a seguire le direttive imposte dalla normativa citata, di procedere, previa diffida, alla sospensione dall’Albo per il professionista che non regolarizzerà la propria posizione e non comunicherà il proprio domicilio digitale.
Per tutti gli iscritti all’Ordine che hanno comunicato la propria pec attiva o richiesto l’attivazione della pec in convenzione Aruba – CNI – Ordine, è stato effettuato l’aggiornamento su INI-PEC l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata che raccoglie tutti gli indirizzi PEC delle imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano.
Tutti gli iscritti all’Ordine sono pertanto invitati a:
1. verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC) accedendovi con le proprie credenziali;
2. verificare nell’indice nazionale degli indirizzi PEC all’indirizzo www.inipec.it, che la pec sia corretta (la ricerca può essere effettuata inserendo il proprio codice fiscale nella sezione “per i cittadini – cerca indirizzo Pec”);
3. in mancanza di un domicilio digitale (ex PEC) attivo, è possibile richiedere l’attivazione di quello in convenzione gratuita scaricando e inviando a ordine@pd.ordineingegneri.it l’apposito modulo compilato, reperibile dalla sezione iscrizioni e modulistica del sito dell’Ordine al seguente link; oppure rivolgendosi ad un gestore autorizzato e quindi provvedere alla comunicazione dell’indirizzo pec all’Ordine.
Si riporta il comma 7-bis estratto dal DL Semplificazioni 76/2020 all’art. 37:
e) il comma 7 -bis è sostituito dal seguente:
“7 -bis . Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 – bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”.