Il CNI ha comunicato con Circolare n. 139 del 4/03/2024 che, a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19 durante la quale è stato oltremodo difficoltoso, se non impossibile, per molti Tecnici non soltanto raggiungere il tetto delle 30 ore di aggiornamento, quanto soprattutto poterlo perfezionare distribuendolo almeno su un triennio, così come richiesto dall’articolo 2, All.1, del D.lgs. 42/2017, il Consiglio Nazionale Ingegneri, anche con il supporto di alcuni Ordini territoriali (tra i quali, in particolare, quelli di Latina, Frosinone, Roma, Rieti, Viterbo e Vercelli) si è attivato per ottenere una estensione – o al limite, una proroga – dei termini di scadenza per l’assolvimento dell’obbligo dell’aggiornamento professionale disposti dall’articolo 2, All.1, del D.Lgs. 42/2017.
Tale intento è stato raggiunto con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 49 dello scorso 28 febbraio, della Legge 23 febbraio 2024 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.215 (recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cd “milleproroghe”): all’art. 12 di tale DL è stato infatti aggiunto il comma 6-octies che dispone “All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: “5 anni” sono sostituite dalle seguenti: “8 anni”.
All’esito di tale modifica, l’arco temporale a disposizione dei Tecnici competenti in acustica per completare l’aggiornamento professionale di cui all’Allegato 1 punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, passa pertanto da 5 a 8 anni, scongiurando il rischio per molti di essi di essere sospesi/cancellati dall’Elenco.