Il CNI ha trasmesso con Circolare n. 231 del 13/11/2024 l’Interpello n.6/2024, elaborato dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad una istanza di Interpello trasmessa dal Consiglio Nazionale, sulla rilevante tematica dell’obbligo di aggiornamento periodico dei preposti (in allegato).
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna aveva sollecitato la chiamata in causa della Commissione per gli interpelli – per il tramite del Consiglio Nazionale – al fine di ottenere un chiarimento definitivo sulla corretta interpretazione delle modifiche recate dall’art.13, comma 1, lettera d-quinquies), n.4), del decretolegge 21/10/2021 n.146 , convertito dalla legge 17 dicembre 2021 n.215, al TU in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dove è stato aggiunto il comma 7- ter all’art.37 (“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”) del d.lgs. n.81/2008.
Si trattava quindi di stabilire, una volta per tutte, data la complicata e non chiarissima tecnica legislativa utilizzata, se per l’obbligo di aggiornamento periodico del preposto debba valere – pur in assenza del previsto Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni – la nuova disciplina e dunque la cadenza almeno biennale (TESI A), oppure se, all’opposto, in attesa della pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba continuare a trovare applicazione il precedente regime e quindi l’aggiornamento quinquennale dei preposti (TESI B).
Il CNI aveva auspicato una presa di posizione esplicita dell’organismo appositamente deputato a fornire chiarimenti “di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro” , ritenendo non risolutivo il pur autorevole parere contenuto nella circolare n.1/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Secondo la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro è corretto quanto riportato nella TESI B prospettata dal CNI e dunque l’Autorità ministeriale ritiene, dalla lettura della complessiva normativa, che “le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n.81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.
Ne risulta confermato – con l’autorevolezza che promana dalla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – che, attualmente, in capo al preposto resti l’obbligo di aggiornamento quinquennale, come previsto all’interno dell’Accordo Stato-Regioni del 2011.
TESTO CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO