Il CNI ha diffuso con Circolare n. 156 del 9/04/2024, la sentenza del TAR Veneto, III Sezione, 3 aprile 2024 n.632, contenente importantissimi principi in tema di equo compenso e sua incidenza nel settore dei contratti pubblici.

L’allegato riporta le considerazioni in merito a: Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, con opzione della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase progettuale inerente ai lavori di “Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e antisismica dei PP.OO. di San Donà di Piave e Portoguaro” da parte della Azienda Unità Locale Socio sanitaria n.4 “Veneto Orientale” – criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa con importo a base di gara calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016 – presentazione di offerte economiche con ribasso sui compensi, in violazione delle norme sull’equo compenso di cui alla legge 21/03/2023 n.49 – sentenza TAR Veneto, 3/04/2024 n.632 – illegittimità dell’aggiudicazione – piena applicabilità della legge sull’equo compenso alla materia dei contratti pubblici.

Si tratta di un pronunciamento doppiamente rilevante, sia perché fissa una serie di chiari e solidi punti fermi in materia di inderogabilità e piena efficacia delle disposizioni recate dalla legge 21/04/2023 n.49 (“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”), sia perché conforta e conferma la linea interpretativa sin qui sostenuta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nelle circolari sull’argomento.

Il TAR Veneto, con la sentenza n.632/2024, nell’accogliere le pretese della società di ingegneria ricorrente, ha affermato che la disciplina dell’equo compenso è da ritenere indiscutibilmente applicabile alla materia dei contratti pubblici.

In particolare, il Tribunale Amministrativo sottolinea come la ratio della legge n.49/2023 sia quella “di tutelare i professionisti nell’ambito dei rapporti d’opera professionale in cui essi si trovino nella posizione di contraenti deboli”, come emerge chiaramente dalla circostanza che “gli stessi Ordini e Collegi professionali sono chiamati ad adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso”.

 

CIRC CNI 156-Allegato SENTENZA TAR VENETO-6-30