Category: PROFESSIONALI

D: Un iscritto alla sezione B può essere considerato professionista abilitato alla progettazione di edifici e di impianti?

R: Alla luce del dato letterale di cui al DPR 328/2001, sembrerebbero esistere due limiti:
uno legato all’ambito del settore industriale, che non fa riferimento agli edifici; l’altro legato alle competenze della sezione B, che da un lato sono limitate alla collaborazione alla progettazione di impianti, dall’altro fanno riferimento alla progettazione di singoli organi o componenti con metodologie standardizzate o sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.
A fronte di questi limiti, sono note le incertezze interpretative e le difficoltà di definire con precisione i limiti di competenza; quindi non è possibile pretendere di dare una risposta definitiva al tema delle competenze dell’ingegnere di sezione B.
Va peraltro considerato che, nella fattispecie specifica, la incertezza interpretativa sulle competenze rischia di risolversi in un vizio dell’asseverazione tale da travolgere l’intero procedimento e pregiudicare il riconoscimento del beneficio in capo al contribuente.
Si tratta cioè di un contesto nel quale appare opportuno evitare di esporre il contribuente finale, fruitore del beneficio fiscale, a qualsiasi incertezza; si tratta inoltre di evitare che tale incertezza, ove un domani qualcuno decidesse che l’abilitazione non c’era, si risolva in danno del professionista per avere ritenuto (e dichiarato) di avere una abilitazione che invece è contestata