D: Noi ingegneri possiamo anche aiutare i nostri clienti a presentare le domande per la richiesta delle concessioni dei brevetti delle idee che sviluppiamo per loro o ancor più ad essere loro mandatari.
R: Per assumere il ruolo di mandatario, al fine di presentare istanze concernenti proprietà industriale avanti gli uffici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non è sufficiente essere ingegnere.
Tale attività è infatti riservata, ai sensi dell’art 201 d. lgs. 30/2005 recante il Codice della proprietà industriale, ai Consulenti in proprietà industriale iscritti in apposito albo (oltre che agli avvocati).
L’iscrizione permette ai sensi dell’art. 201 comma 4 c.p.i. di depositare le istanze, allegando a tal proposito il mandato che potrà risultare da un atto di nomina o da una lettera d’incarico per una o più domanda di concessione.
L’art. 160 d.lgs. 30 del 10/02/2005 prevede che, all’atto di presentazione della domanda, il mandatario deposita anche l’atto (procura) dal quale risulta il potere conferito. Dato che il brevetto attribuisce all’inventore diritti di utilizzo esclusivo, è necessario che il mandatario abbia il potere di attestare l’identità del mandante ai fini della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 21 D.P.R. 445/2000.
Per agire quale mandatario, l’ingegnere deve dunque iscriversi all’albo nazionale tenuto dall’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale (www.ordine-brevetti.it), istituito e disciplinato dagli artt. 201 ss. c.p.i. L’iscrizione è consentita a seguito del superamento di un esame, mirato ad accertare la preparazione teorica e pratica del candidato. Per sostenere l’esame è richiesto dall’art. 207 c.p.i. che il candidato sia come minimo in possesso di un diploma di laurea (triennale, anche equipollente) ovvero che abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo e documentato; tale periodo può essere ridotto a diciotto mesi nel caso in cui il candidato abbia frequentato con profitto un corso di formazione accreditato dall’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.
Infine, l’istante non deve trovarsi nelle seguenti situazioni che ai sensi dell’art. 205 c.p.i. danno luogo a incompatibilità:
a) rapporto di impiego o pubblico ufficio ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso società, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell’ambito di enti o imprese, e dell’attività di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; b) esercizio del commercio;
c) professione di notaio;
d) giornalista professionista;
e) mediatore;
f) agente di cambio;
g) esattore dei tributi.