Può un ingegnere iscritto all’Ordine prendere parte come uditore alle sedute di Consiglio?
L’istanza non può essere accolta, non sussistendo un diritto dell’ingegnere iscritto a partecipare alle sedute del Consiglio dell’Ordine. In questo senso si è in più occasioni pronunciato il Consiglio Nazionale Ingegneri che ha emesso al riguardo almeno tre Pareri (Parere del 22/12/1993, Parere del 10/05/1995, Parere del 20/12/2005).In particolare in quest’ultimo parere, avente ad oggetto la richiesta di
un iscritto di partecipare alle sedute del Consiglio, il CNI ha evidenziato che non vi è nessuna norma che attribuisce al singolo iscritto il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio; ha ricordato che si ammette che a seconda delle circostanze e per specifiche ragioni, in ragione dell’oggetto della discussione, a determinate riunioni possano partecipare ed essere ascoltati a vario titolo soggetti terzi rispetto al Consiglio (ad esempio consulenti legali); ma ha espressamente concluso che non ha fondamento la generica richiesta di presenziare da parte di un iscritto a fini di mera curiosità o di controllo dell’operato del Consiglio. Peraltro, il CNI non ha ignorato che un iscritto possa avere delle personali, concrete e legittime (da motivare adeguatamente) esigenze di informazione e di conoscenza, ma ha ricordato che le stesse possono essere soddisfatte ricorrendo agli istituti previsti dalla vigente normativa in materia di accesso. Da ultimo, il Consiglio Nazionale Ingegneri ha fatto notare che la partecipazione degli iscritti alle decisioni più rilevanti per la vita dell’Ordine avviene in sede di adunanza generale.