Premesso che sono iscritto all’ordine degli ingegneri come Ingegnere Civile; Attualmente sono assunto come dipendente a tempo pieno ed tempo indeterminato con mansione di “Impiegato tecnico liv. 2 – Contratto metalmeccanico artigianato” presso una Ditta che opera come General Contract nella realizzazione di opere rientranti anche nel Superbonus 110% ed inoltre attualmente sempre in tale Ditta rivesto la figura di Responsabile Tecnico ai sensi del D.M. 37/2018 per l’esercizio delle attività di cui alla lettera C, D e E (tale mansione può essere eventualmente depennata) ed anche risulto come preposto alla gestione tecnici ai sensi del D.M. 274/97 per l’attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. La Ditta per cui lavoro e altre imprese mi chiedono di poter esser “Direttore Lavori” nella realizzazione di lavori di Superbonus, da inserire nelle istanze di CILAS, Ristrutturazioni 50% e Sismabonus, ecc. l’Asseveratore delle lavorazioni che verranno eseguite anche dalla Ditta per cui lavoro sarà una figura esterna all’Azienda. Le chiedo quindi di verificare e confermare se è possibile da parte mia aprire una Partita IVA individuale come Professionista e poter esser “Direttore lavori” senza che ci siano conflitti con la mansione che ricopro attualmente presso l’Azienda presso la quale sono assunto.
In linea generale non esiste dal punto di vista della Legge Professionale una incompatibilità assoluta tra la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la titolarità di una partita IVA per l’esercizio della libera professione. Le incompatibilità si possono configurare nel concreto, laddove l’esercizio della funzione di Direttore dei Lavori – soggetto che opera su incarico e per conto del committente, ed anzi ne è rappresentante per la materia tecnica nei confronti delle imprese – richieda al Direttore dei Lavori l’assunzione di decisioni contrarie all’interesse dell’impresa di cui il Direttore dei Lavori è contestualmente dipendente (ad esempio in tema di tempi di avanzamento dei lavori, in tema di vizi dell’opera, ecc.). In ambito di incentivi per l’edilizia e di lavori soggetti ad asseverazione, il problema potrebbe porsi anche in maniera per così dire indiretta, e cioè in relazione a quelle circostanze riguardanti i lavori che l’asseveratore potrebbe asseverare non in forza di una propria verifica diretta, bensì sulla base di dichiarazioni e certificazioni del Direttore dei Lavori. In ultima analisi, dell’esistenza di un rapporto tra il professionista e l’impresa controllata potrebbero sicuramente lamentarsi i committenti, ai quali la circostanza andrà comunque resa nota in sede di incarico, anche al fine di consentire loro di esprimere eventuali obiezioni.