D: Vi è diritto o meno del direttore lavori di ricevere una compensazione per il lavoro svolto in merito alla revisione prezzi di cui al decreto n. 50 del 17/05/2022 ed alla Legge 91 del 15/07/2022 visto anche il parere 1371 del 21/06/2022 del supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile?
R: Il quesito ha per oggetto il diritto o meno del professionista direttore dei lavori ad un compenso per lo svolgimento delle attività richieste dalla Legge n. 91/22 di conversione del DL n. 50/22.
Il quesito fa riferimento al Parere MIMS n. 1371 del 21.6.2022, che ha escluso l’applicabilità alle prestazioni di servizi dell’art. 26 di detta legge, che prevede un
meccanismo compensativo di adeguamento dei prezzi degli appalti: ciò in base alla tesi secondo cui detto meccanismo è previsto dalla norma soltanto per il costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni eseguite dall’appaltatore.
Tale Parere, in realtà, non ha dato piena risposto al quesito che era stato posto al Ministero, e che riguardava piuttosto la ammissibilità di un adeguamento del corrispettivo del professionista in funzione dell’aumento dell’importo dei lavori conseguente al meccanismo compensativo.
Il richiamo a tale Parere, pertanto, non appare sufficiente per negare l’esistenza di un diritto del direttore lavori ad un compenso per le attività svolte.
D’altro canto, il Parere non affronta neanche l’altro profilo della questione (che non era presente nel quesito) e cioè quello riguardante l’esistenza di una prestazione professionale che il direttore lavori è stato chiamato a svolgere al di fuori delle previsioni contrattuali regolatrici del proprio incarico.
Che si tratti invero di attività straordinaria si evince dallo stesso testo normativo; sicché escludere il diritto del direttore lavori affermando semplicemente che si tratta di prestazioni riconducibili al contratto in essere, e da quello già previsto, non appare una tesi supportata dal dato normativo.
In realtà, l’art. 26 del D.L. n. 50/22 non ha preso in considerazione il corrispettivo del direttore dei lavori; non lo ha nè previsto, nè escluso; semplicemente non ha disciplinato la fattispecie in maniera specifica.
Si potrebbe dunque affermare, che la disciplina possa essere individuata nei principi generali, ivi compresi quelli che riguardano le modifiche contrattuali in corso d’opera (va peraltro osservato che una proposta di modifica dell’art. 26 in tal senso in sede di conversione del Decreto Legge non ha trovato accoglimento).
Va altresì aggiunto, da ultimo, che può assumere rilievo ai fini della risposta anche il contenuto specifico, caso per caso, del contratto stipulato dal direttore dei lavori; si tratta di valutare infatti la presenza o meno, nonché la portata, di clausole contrattuali aventi ad oggetto la omnicomprensività del compenso (fermo restando che, anche in questo caso, si tratterebbe comunque di prestazioni estranee al contratto, non previste né prevedibili all’atto della firma e che come tali il professionista potrebbe rivendicare come escluse dal principio di omnicomprensività).