Durante la ristrutturazione dell’immobile ho provveduto alla sistemazione dell’impianto elettrico realizzato e del tutto fatiscente (sicuramente realizzato durante i primi anni 80, ma priva di qualsiasi certificazione). Ho provveduto a progettare l’intero impianto con verifica delle caratteristiche tecniche (selettività protezioni, verifica impianto di terra ecc), a realizzarlo (opere murarie e cablaggi) ed effettuare il collaudo.
Rimane ora la certificazione di tale impianto (Di.Co.), ma secondo il D.M. 37/08 non vi sono casistiche di riferimento relative a certificazione di impianto progettato, realizzato e collaudato per proprio immobile (quindi committente e progettista coincidono).
Non risultano controindicazioni all’eventualità per un iscritto di progettare un’opera per sé, quindi con coincidenza di Commiente e Professionista incaricato.
Tuttavia preme sottolineare che per lo svolgimento dell’attività professionale ogni iscritto è tenuto:
• A disporre di polizza RC professionale a copertura delle attività svolte;
• A risultare regolarmente iscritto all’Ordine provinciale;
• A disporre di almeno 30 Crediti formativi Professionali.
Sorge tuttavia un dubbio sulla possibilità di rilasciare la Di.Co. da parte di un professionista, in quanto solitamente questa viene rilasciata da una Ditta specializzata iscritta al registro imprese nello specifico campo di attività, a nostro avviso non “mutuabile” da un professionista.
Gli allegati obbligatori del certificato sono:
• Progetto dell’impianto (semplificato e senza firma del tecnico se non rientra nei casi dell’art.5 descritti di seguito)
• Relazione con l’elenco dei materiali utilizzati con eventuali marchi e certificati di prova
• Copia della visura della camera di commercio dell’impresa che ha installato l’impianto con il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
Le figure coinvolte nella Di.Co. infatti sono
• Professionista iscritto, che firma progetto e DI.Co.
• Legale rappresentante dell’Impresa esecutrice, che firma Di.Co. e allegati obbligatori.
In conclusione, nell’ipotesi configurata dal richiedente, mancherebbe completamente la parte che rappresenta l’esecutore e la relativa idoneità tecnica.