D.: Lavoro presso un’Azienda con la quale ho attiva anche la polizza assicurativa personale e chiedo quali sono le modalità corrette di accesso ai portali di deposito delle opere strutturali.
Nello specifico chiedo se, nel caso si acceda mediante Carta nazionale dei Servizi dell’azienda dove il nominativo di accesso fa riferimento all’ingegnere responsabile nonché amministratore unico della società, sia corretta questa procedura anche quando il progettista firmatario è il dipendente se sia più corretto accedere con altra modalità.
R: In applicazione dell’articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L’Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell’elenco delle società di cui al presente comma nel proprio sito internet.