Un privato eredita dal familiare una abitazione, la quale attualmente viene posta in vendita.
Il progetto risale ai primi anni del 2000, e ne è stato fatto il deposito delle strutture presso il Comune di competenza. Negli anni a seguire viene a mancare il committente, e successivamente anche il tecnico progettista e direttore lavori.
Non viene quindi presentata la fine lavori strutturale, essendo la struttura ultimata, e il già nominato collaudatore cessa nel frattempo l’attività.
Il fabbricato attualmente è al grezzo avanzato (muri e struttura sono intonacati), e la parte futura acquirente chiede al proprietario il collaudo statico del fabbricato.
Il sottoscritto, quale subentrato collaudatore, chiede con quale modalità si può redigere il certificato di collaudo statico (se la definizione è appropriata in questo caso), in
mancanza di una relazione a strutture ultimate e quindi di una pratica di deposito delle strutture ancora aperta.
E’ ovvio che il caso in questione si pone formalmente in contrasto con il dispositivo della norma (1086/71 e DPR 380/2001) che prevede la nomina del collaudatore all’inizio delle opere strutturali in quanto lo stesso è tenuto a seguire i lavori, nelle fasi principali che riguardano la realizzazione delle componenti portanti della costruzione.
Il fatto che ciò non si possa rispettare per “cause di forza maggiore”, rende necessaria la nomina di un nuovo Collaudatore Statico che, a questo punto, deve necessariamente intervenire ad opera grezza già completata.
La circostanza poi che non sia stata redatta la relazione a strutture ultimate, non è sostanziale; se proprio l’UTC vuole che sia prodotto questo documento, sarebbe opportuno trovare un collega per la sua redazione (perché deve essere diverso dal Collaudatore)
Spetta al Collaudatore nominato, che si prende la responsabilità della Certificazione, stabilire se:
1.- La documentazione del progetto delle strutture, della denuncia delle opere strutturali e degli allegati alla stessa, è completa, esauriente e sufficiente per assumerla come dato conoscitivo iniziale
2.- Le dichiarazioni del Costruttore, il riscontro visivo delle strutture e gli eventuali saggi con sclerometro sono esaurienti per ritenere completa l’acquisizione dei dati utili ad una estesa comprensione del costruito
3.- Le informazioni raccolte sono sufficienti per produrre il Certificato di Collaudo, ovvero, per maggior sicurezza, sia opportuno intraprendere sondaggi mirati o una campagna di prove di carico o localmente distruttive
Trattasi comunque di collaudo statico vero e proprio (ancorché a fine lavori), in quanto il certificato di idoneità statica è previsto solo per le opere di rilevanza minore.