Category: LEGALI

Devo verificare, attraverso un parere dell’Ordine professionale, che l’attività di Presidente di un Collegio Consultivo Tecnico previsto dalla Legge 120/2020 rientri nelle attività tipiche della professione e sia pertanto coperta dalla polizza RC per Ingegneri che comprende in copertura tutta l’attività tipica di ingegnere disciplinata da leggi e regolamenti ad esclusione di quanto esplicitamente escluso (vedasi art. 10 normativo di polizza)

 

 

Ai sensi del DM Infrastrutture del 17.1.2022, possono essere nominati componenti del CCT o Presidenti del CCT gli ingegneri in possesso di taluni ulteriori requisiti abilitanti (esperienza, incarichi pregressi, anzianità di iscrizione, ecc.).
Su queste basi sembrerebbe possibile affermare che la funzione di Presidente di CCT (come pure di componente) sia funzione “tipica” dell’ingegnere, se con ciò si intende una attività che l’ingegnere può svolgere in forza del proprio titolo.
Vero è però che il titolo da solo non è sufficiente, perchè sono necessari requisiti abilitanti specifici; ma la presenza di ulteriori requisiti abilitanti non è certo inusuale, anche per l’ingegnere, ai fini dell’esercizio di molte delle sue funzioni professionali tipiche (coordinatore per la sicurezza, collaudatore, ecc.).
Date tali premesse, il fatto che la funzione possa essere svolta anche da altri soggetti, e quindi non sia una funzione che la legge riserva all’ingegnere come attività “esclusiva”, non sembrerebbe sufficiente ad escluderla dal novero delle attività “tipiche”, se intese nel senso di cui sopra.
Tuttavia, poichè come detto non qualsiasi ingegnere può svolgere la funzione di Presidente di CCT (e neppure di componente), allora l’attività non dovrebbe considerarsi “tipica” se per tipica si vuole intendere una attività che l’ingegnere può svolgere “solo” in forza del titolo e senza necessità di alcun requisito ulteriore.
In realtà, come si è pure detto, questa caratteristica vale per molte funzioni che l’ingegnere svolge.
Adottando dunque un criterio di cautela, potrebbe essere opportuno non accontentarsi di ritenere “tipica” l’attività; sarebbe invece opportuno specificare espressamente in polizza, là dove viene chiesto all’assicurato di descrivere le attività professionali, che tra le attività professionali svolte e che sono oggetto di assicurazione rientrano anche le funzioni di componente e/o di Presidente di Collegio Consultivo Tecnico ai sensi della normativa sui contratti pubblici.
In tal modo si dovrebbe evitare l’insorgenza di qualsiasi incertezza interpretativa futura sulla operatività o meno della polizza; si darà altresì modo alla Compagnia di valutare la circostanza ed apportare alla polizza, ove lo ritenga, tutte le modificazioni (anche di premio, per esempio) che ritenesse necessarie ad assicurare questa specifica attività, senza possibilità di lamentare in futuro di avere ricevuto dall’assicurato dichiarazioni non esaustive.