Un privato ha acquisito il permesso per la costruzione di un proprio intervento residenziale, ha perfezionato il contratto con l’impresa e ha comunicato l’inizio
dei lavori. E’ in previsione che l’impresa stessa acquisisca la proprietà e il permesso di costruire, diventando così committente e costruttore.
Si premette che le opere strutturali non sono iniziate.
Si chiede quindi se il collaudatore già nominato rimane in carica, o se deve rinunciare all’incarico per la nomina di un nuovo collaudatore (su una terna) da parte dell’impresa
Dal punto di vista formale è stato osservato l’obbligo del deposito del progetto delle strutture in concomitanza con il deposito dell’inizio dei lavori.
Tale deposito comprende la nomina ed acceazione del Collaudatore Statico il cui incarico è correttamente conferito dal Committente che – per in quel preciso frangente – risulta figura diversa dal Costruttore.
Di fatto le opere strutturali non sono iniziate, ma dal punto di vista formale lo sono nel giorno in cui si è dichiarato di iniziare i lavori.
Se la proprietà cambia in corso d’opera, dal momento che il Collaudatore dovrebbe seguire il percorso della costruzione dall’inizio alla fine, non si ritiene che tale figura debba essere sostituita, perché nominata secondo la prassi normativa con tutti i diritti e i doveri del caso.