Le questioni proposte riguardano, rispetto ad una STP multidisciplinare, i seguenti profili:
1) presso quale albo debba iscriversi la società, tra quelli degli Ordini cui appartengono i soci professionisti:
La risposta al primo quesito si rinviene nell’art. 8 del DM 34/2013 attuativo della legge n. 183/2011. Il primo comma dispone che la STP è iscritta in una sezione speciale dell’albo tenuto presso l’ordine di appartenenza dei soci professionisti. Il secondo comma dispone che, quando si tratta di società multidisciplinare, essa è iscritta presso l’albo dell’ordine relativo all’attività “individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo”.
2) presso quale ordine territoriale vada eseguita l’iscrizione. La risposta al secondo quesito si rinviene nell’art. 9 del DM 34/2013: la domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’ordine “nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti”.. Rimane irrilevante, a tal fine, l’iscrizione dei soci professionisti in albi differenti (così espressamente la Circolare CNDCEC n. 33/IR-2013; cfr. anche il Documento CNDCEC del settembre 2020). Anche in questo caso deve pertanto ritenersi che la domanda sia stata correttamente presentata all’Ordine di Padova, indipendentemente dalla inesistenza di un professionista della società iscritto personalmente a tale Ordine. Ne consegue altresì che l’iscrizione può avere luogo, senza necessità di attendere il trasferimento del socio ingegnere all’Ordine di Padova.