Collaboro da anni con un architetto iscritto all’ordine degli architetti che però non è più in grado di esercitare per problemi di salute e mi è stato riferito che difficilmente ritornerà in attività.
In accordo con i parenti sto portando avanti le pratiche da concludere firmandole a mio nome e dando comunicazione agli enti del cambio di progettista/direttore lavori. Questo comporta anche la chiusura dei rapporti dell’architetto con il committente e l’eventuale pagamento delle prestazioni spettanti.
La mia domanda riguarda il modo più corretto di procedere per subentrare nell’attività dello studio del professionista, sia dal punto di vista deontologico sia per tutelarmi in qualsiasi caso, considerato che per alcuni lavori, vista la loro complessità, dovrò appoggiarmi/passarli ad altri professionisti. Necessito di una “liberatoria” da parte dell’architetto o chi per lui avrà diritto a firmare?
Potete fornirmi dei modelli? Questo documento può essere generale oppure deve essere compilata per ogni cliente? Fermo restando la libertà del committente di rivolgersi ad un altro professionista, posso liberamente consegnare il materiale cartaceo e/o files prodotti dall’architetto?
A seguito di confronto con il legale dell’Ordine si trasmette riferimento normativo del Codice deontologico Cap III art. 13 Rapporti fra colleghi e altri professionisti, come da indicazioni del Presidente del Consiglio di Disciplina di questo Ordine:
CAPO III
RAPPORTI INTERNI
Art. 13 – Rapporti con colleghi e altri professionisti
13.1 L’ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.
13.2 Costituisce infrazione alla regola deontologica l’utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.
13.3 L’ingegnere deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.
13.4 L’ingegnere non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro ingegnere o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione
13.5 L’ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell’incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il Consiglio dell’Ordine.
13.6 In caso di subentro ad altri professionisti in un incarico l’ingegnere subentrante deve fare in modo di non arrecare danni alla committenza ed al collega a cui subentra.
13.7 L’ingegnere sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per il committente, fornendo al nuovo professionista tutti gli elementi per permettergli la prosecuzione dell’incarico.
13.8 L’ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall’inizio della collaborazione.
13.9 L’ingegnere collabora con i colleghi e li supporta, ove richiesto, nel caso subiscano pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria.”